[1]Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa di previdenza, secondo le disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76, per le cessazioni del rapporto d'impiego fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento con un aumento annuo minimo di lire quattrocento e massimo di lire milleduecento, purche' la pensione cosi' aumentata non ecceda le lire venticinquemila annue.
[2]Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della Cassa secondo disposizioni anteriori al presente Ordinamento e secondo il precedente art. 76 a favore delle vedove e degli orfani di sanitari e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del dieci per cento, con un aumento annuo minimo di lire duecentocinquanta e massimo di lire seicentosessanta, purche' la pensione cosi' aumentata non ecceda le lire dodicimilacinquecento.
[3]Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la Cassa e altri Enti, l'aumento del dieci per cento e' calcolato sulla sola quota dovuta dalla Cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento e i limiti massimi delle pensioni globali indicati nei comuni precedenti.
[4]Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere assorbiti dagli assegni concessi o da concedersi da altri Enti e saranno conferiti dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza anche se il sanitario sia cessato dal servizio alle dipendenze dello Stato.
[5]Il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla data del primo pagamento dell'aumento.
Testo vigente dal 31 luglio 1939
