Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art16 · fonte del testo