[1]I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

[2]Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art9 · fonte del testo