[1]Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

[2]I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1975, n. 181) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

Testo vigente dal 10 luglio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 113/1980

    Questione inammissibile
    16 luglio 1980

    La previdenza per i sanitari è disciplinata dalla legge n. 1035 del 1939, che ha istituito un'apposita Cassa alla quale affluiscono i contributi relativi ai sanitari, che debbono esservi obbligatoriamente iscritti, ad eccezione di quelli dipendenti da I.P.A.B. e già godenti di altri trattamenti pensionistici, giusta il denunciato art. 11 della legge n. 1035/1939. Pertanto, la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 produrrebbe l'effetto di ripristinare la obbligatorietà della iscrizione alla Cassa in questione dei sanitari ivi preveduti, senza spiegare alcun effetto nel giudizio a quo, promosso non già dalla Cassa di Previdenza per le pensioni ai sanitari, ma dall'I.N.P.S., per ottenere il pagamento in proprio favore dei contributi per un primario medico dipendente del Pio Istituto di S. Spirito ed OO. RR. di Roma. Sussiste, pertanto, difetto di rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 11 cit., che la rende inammissibile.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 11 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 10 luglio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1975, n. 181) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, limitatamente alle parti in cui escludono per il sanitario, gia' iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari per una data prestazione professionale, il trattamento pensionistico relativo al simultaneo servizio prestato presso un Istituto di assistenza e beneficenza esonerato dalla iscrizione del sanitario alla Cassa predetta.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art11 · fonte del testo