I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali alla entrata in vigore del presente Ordinamento siansi iscritti alla Cassa con il contributo dell'ente a norma del testo unico approvato con R. decreto-legge 1° maggio 1930-VIII, n. 680, continuano a rimanervi iscritti, anche se le Istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente articolo 11 lettera c), fermo restando a carico dell'Ente l'obbligo del contributo di cui all'articolo 16. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'Ente scenda al disotto di lire cinquemila salva agli interessati la facolta' di continuare nella iscrizione ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

Testo vigente dal 31 luglio 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1035~art68 · fonte del testo