Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1924 al 9 maggio 2025. 58 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia che passi in transito attraverso il Canada' e qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada' che passi in transito attraverso l'Italia, saranno reciprocamente esenti da qualunque tassa di transito, sia che il passaggio avvenga direttamente, sia che durante il transito i prodotti suddetti siano scaricati, messi a magazzino o ricaricati.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2935~art3 · fonte del testo