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Qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia che passi in transito attraverso il Canada' e qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada' che passi in transito attraverso l'Italia, saranno reciprocamente esenti da qualunque tassa di transito, sia che il passaggio avvenga direttamente, sia che durante il transito i prodotti suddetti siano scaricati, messi a magazzino o ricaricati.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2935~art3 · fonte del testo