Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1924 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia a destinazione del Canada' ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada' a destinazione dell'Italia non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli che si esigono sull'eguale prodotto a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero; ne' alcun divieto o restrizione sara' imposto all'esportazione di qualsiasi prodotto dall'Italia a destinazione del Canada' o dal Canada' a destinazione dell'Italia, che non debba estendersi egualmente all'esportazione degli eguali prodotti a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2935~art2 · fonte del testo