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[1]La parola «Italia» ogni qualvolta usata in questa Convenzione dovra' intendersi includa anche le Colonie ed i Possedimenti dell'Italia.

[2]La presente Convenzione, dopo essere stata approvata dal Parlamento canadese e dalla competente autorita' italiana, sara' ratificata e le ratifiche relative verranno scambiate a Londra quanto prima possibile. Essa entrera' in vigore immediatamente dopo la ratifica e vincolera' le Parti contraenti per quattro anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualora allo spirare del detto termine nessuna delle due Parti contraenti avesse notificato all'altra, con preavviso di dodici mesi, la sua intenzione di far cessare la presente Convenzione, questa continuera' a rimanere in vigore fino allo spirare di un anno dalla data alla quale una delle due Parti avesse notificato all'altra la sua intenzione di cessarla.

[3]In fede di che i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione in lingua italiana ed inglese e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

[4]Fatto a Londra, il 4 di gennaio 1923.

[5](L. S.) Gabriele Preziosi.

[6](L. S.) Curzon of Kedleston.

[7](L. S.) W. S. Fielding.

[8](L. S.) Ernest Lapointe.

[9]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re

[10]Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2935~art5 · fonte del testo