Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde alla Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
