Al rimborso delle spese che lo Stato dovra' sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde alla Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art10 · fonte del testo