Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella Legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione regionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art11 · fonte del testo