Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella Legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione regionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
