Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennita', di qualsiasi genere - ivi compresi gli importi della viveri - spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati. Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni. L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo. Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;17~art4 · fonte del testo