Art. 2 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti pii osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 gennaio 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Balbo.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025
