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[1]La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti pii osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 16 gennaio 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Balbo.

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~approvazione-art2 · fonte del testo