Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 152 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi, i passeggeri e il carico, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti agli obblighi risultanti dalle norme in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalita', i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno inoltre sottoposti agli altri obblighi risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.
tolto: Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potra' essere riservato agli aeromobili nazionali.
tolto: I combustibili che si trovano a bordo dell'aeromobile sono esenti da dazio per la quantita' che occorre per portare a termine il volo indicato nel registro di bordo.aggiunto: Convenzione tra Italia e Ungheria relativa alla navigazione aerea-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art2 · fonte del testo