Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025. 281 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili, e che permetteranno di constatare la loro identita' durante il volo (marche di nazionalita' e di immatricolazione). Dovranno inoltre portare l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.
tolto: Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione e di navigabilita' e di tutti gli altri documente prescritti, nel loro Paese di origine, per la navigazione aerea.
tolto: Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile un'attivita' sottoposta, nel loro Paese d'origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro Paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari. Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identita' e la loro nazionalita'.
tolto: I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze, rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi presso l'altro Stato, allo stesso titolo dei corrispondenti documenti rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.
tolto: Ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto non riconoscere, per la navigazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.
tolto: L'equipaggio ed i viaggiatori, finche' non sara' intervenuto patto in contrario, dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.
tolto: Se la navigabilita' di un aeromobile fornito dei necessari documenti diminuisce in seguito in modo tale che la sicurezza dei viaggiatori sia in pericolo, la continuazione del volo dell'aeromobile sul territorio dell'altro Stato puo' essere sottoposta alla condizione che l'aeromobile venga riparato per assicurare la continuazione ininterrotta del volo.aggiunto: Convenzione tra Italia e Ungheria relativa alla navigazione aerea-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art5 · fonte del testo