[1]A partire dal 1° luglio 1939-XVII, vengono a cessare la Abbazia Nullius ed il Capitolo Palatino di S. Barbara in Mantova.

[2]Riconoscendosi dalle due Alte Parti che nei riguardi della Basilica di S. Barbara in Mantova non si verificano le condizioni previste dall'art. 29, lettera g), del Concordato tra la Santa Sede e le Stato Italiano, per la conservazione dei privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica, la Basilica stessa e' sottoposta alla giurisdizione del Vescovo di Mantova, che ne curera' la manutenzione ed i servizi di culto. Gli attuali investiti dei benefici annessi a detta Basilica conserveranno, vita loro durante, le prerogative, i privilegi e le concessioni di cui attualmente fruiscono e percepiranno gli assegni, che sono specificati nell'allegato alla presente Convenzione, tabella n. 1. Detti assegni non potranno essere ridotti, a meno che non si verifichi per qualsiasi causa una diminuzione delle rendite su cui essi debbono far carico, essendo escluso, in ogni caso, qualsiasi nuovo onere alla Casa di S. M. il Re Imperatore o all'Amministrazione dello Stato. Tale riserva vale anche per gli assegni contemplati nell'allegato alla presente Convenzione, tabella n. 2, «sistemazione definitiva degli assegni sulla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino».

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art12 · fonte del testo