[1]Il Clero Palatino addetto alle Chiese e Cappelle indicate nell'art. 3 e' nominato da S.M. il Re Imperatore su proposta del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, il quale si munira' del previo assenso degli Ordinari rispettivamente della Diocesi di origine dell'ecclesiastico da nominarsi e della Diocesi nella cui circoscrizione l'ecclesiastico e' destinato a prestare servizio.

[2]Tale proposta sara' fatta per il tramite del Ministero della Casa di S. M. il Re Imperatore, ad eccezione dei Cappellani dei Palazzi Reali di Firenze e di Napoli, ed eventualmente anche dei Cappellani dei Reali Palazzi di Genova e Venezia, per i quali sara' invece fatta per il tramite del Ministero dell'interno.

[3]Alla nomina degli ufficiali della Curia del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, di cui all'art. 13, lettera b), della presente Convenzione, provvede lo stesso Cappellano Maggiore mediante scelta tra i Cappellani di Sua Maesta' il Re Imperatore, compresi nell'organico del personale del Ministero della Casa di S. M. Il Re Imperatore. Provvede altresi', con il beneplacito della Santa Sede, alla nomina del Vicario Generale, pure mediante scelta tra i Cappellani suddetti.

[4]In caso di vacanza dell'Ufficio di Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, il Vicario Generale cessa dalla sua carica; gli vengono pero' attribuite le facolta' proprie dell'Ordinario Palatino di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 (limitatamente all'amministrazione del Sacramento del Battesimo), e 9, comma 2° della presente Convenzione ed assume, per il periodo di vacanza, il titolo di Vicario dell'Ordinariato Palatino.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art7 · fonte del testo