Il Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, esercita la giurisdizione ordinaria sul Clero Palatino addetto alle Chiese e Cappelle indicate nell'art. 3, salvi restando nei riguardi di detto Clero i diritti degli Ordinari dei luoghi nei territori di loro giurisdizione, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.
Testo vigente dal 26 dicembre 1939
