[1]La, Chiesa, di S. Gottardo annessa al Palazzo Reale di Milano, la Cappella di S. Pietro nel Palazzo Reale di Palermo e la Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli, attese le loro condizioni di parrocchie, restano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari Diocesani, pur godendo dello speciale privilegio accordato dal Santo Padre a S. M. il Re Imperatore, in base al quale le nomine di ecclesiastici e di laici, ad esse addetti, saranno fatte da Sua Maesta' il Re Imperatore su proposta dei predetti Ordinari e per il tramite del Ministero dell'interno. Agli stessi Ordinari spetta altresi' di emanare le relative Bolle quando si tratti di ecclesiastici destinati ad un ufficio parrocchiale o ad un beneficio corale.

[2]Fino a quando non sara' diversamente disposto, restano ferme le norme che regolano attualmente la gestione dei patrimoni della Chiesa, Cappella e Basilica suddette, e gli organi preposti a tale gestione. Nulla e' innovato riguardo all'adempimento degli oneri che attualmente gravano sui patrimoni stessi.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art10 · fonte del testo