[1]Alle Cappelle Palatine, indicate nell'art. 3, il Santo Padre accorda tutti i diritti e privilegi, che il Codice di Diritto Canonico riconosce agli Oratori semipubblici.

[2]In altre Cappelle, eventualmente annesse ai luoghi di residenza occasionale dei Sovrani e dei membri della Famiglia Reale, si potra' officiare a giudizio del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, servatis de iure servandis, e previo avviso all'Ordinario del luogo.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art9 · fonte del testo