[1]Sono conservati gli assegni, le rendite, le prestazioni e le agevolazioni di cui attualmente fruiscono la Chiesa di San Gottardo annessa al Palazzo Reale di Milano, la Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli e la Cappella di S. Pietro nel Palazzo Reale di Palermo, nonche' il personale ecclesiastico e laico alle medesime addetto.

[2]Dei sette Cappellani, che all'entrata in vigore della presente Convenzione erano in organico presso le Chiese Palatine di Napoli, tre sono assegnati alla Cappella del Palazzo Reale di Napoli e sottoposti, a norma dell'art. 4, alla giurisdizione del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino; gli altri quattro restano assegnati alla Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli e sottoposti, ai termini dell'art. 10, alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano di Napoli.

[3]A tutti i predetti Cappellani l'Amministrazione della Basilica suaccennata, continuera' a corrispondere sugli attuali cespiti il trattamento economico di cui gia', fruiscono, escluso, in ogni caso, qualsiasi onere alla Casa di S. M. il Re Imperatore e all'Amministrazione dello Stato e fermi restando gli oneri attualmente esistenti a favore della Cappella del Palazzo Reale di Napoli.

[4]L'assegno supplementare di congrua, gia' liquidato alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810 e conservato a titolo ad personam agli investiti di Chiese Palatine non Cattedrali, ai termini dell'art. 94 del testo unico, approvato con R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227, continuera' ad essere corrisposto agli attuali assegnatari della Cappella di S. Pietro nel Palazzo Reale di Palermo, fino a quando essi conserveranno l'ufficio di cui sono attualmente investiti.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art11 · fonte del testo