A tutti i Cappellani di S. M. il Re Imperatore, compresi nell'organico del personale del Ministero della Casa di Sua Maesta' il Re Imperatore, al Prefetto della valle Basilica di Superga (Torino), al Parroco della Chiesa di S. Gottardo annessa al Palazzo Reale in Milano, al Parroco della Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli, di cui all'articolo 10 della presente Convenzione, come pure al Cappellano anziano del Palazzo Reale di Napoli ed ai Cappellani rispettivamente dei Palazzi Reali di Firenze, Genova e Venezia, sono conferiti i privilegi dei Cappellani Segreti di Sua Santita', durante munere.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art8 · fonte del testo