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[1]Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti, i loro equipaggi, i passeggeri e il carico, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti alle obbligazioni risultanti dalle prescrizioni in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalita', i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno inoltre sottoposti alle altre obbligazioni risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.

[2]Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potra' essere riservato agli aeromobili nazionali.

[3]I combustibili che si trovano a bordo dell'aeromobile sono esenti da dazio per la quantita' che occorre per portare a termine il volo indicato nel registro di bordo.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art2 · fonte del testo