• a)Questa Convenzione non si applichera' ipso facto ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati del Regno d'Italia, ma Sua Maesta' il Re d'Italia puo' in ogni tempo estendere questa Convenzione ad una qualsiasi di tali Colonie o Protettorati a mezzo di notifica data per tramite del suo Ambasciatore in Londra.
  • b)Le disposizioni del paragrafo b) dell'art. 16 si applicheranno a tale notifica.
  • c)Le disposizioni del paragrafo c) dell'art. 16 si applicheranno a qualsiasi Colonia o Protettorato del Regno d'Italia a cui questa Convenzione sia stata estesa.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art17 · fonte del testo