- a)Questa Convenzione non si applichera' ipso facto ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati del Regno d'Italia, ma Sua Maesta' il Re d'Italia puo' in ogni tempo estendere questa Convenzione ad una qualsiasi di tali Colonie o Protettorati a mezzo di notifica data per tramite del suo Ambasciatore in Londra.
- b)Le disposizioni del paragrafo b) dell'art. 16 si applicheranno a tale notifica.
- c)Le disposizioni del paragrafo c) dell'art. 16 si applicheranno a qualsiasi Colonia o Protettorato del Regno d'Italia a cui questa Convenzione sia stata estesa.
Testo vigente dal 28 aprile 1932
