• a)Questa Convenzione non si applichera' ipso facto alla Scozia, ne' all'Irlanda Settentrionale, ne' ad alcuna delle Colonie o alcuno dei Protettorati di Sua Maesta' Britannica, ne' ad alcun territorio sotto la sua Alta Sovranita', ne' ad alcun territorio soggetto a Mandato amministrato dal Suo Governo nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale, ma Sua Maesta' Britannica puo' in ogni tempo, per mezzo di una notificazione data per tramite del suo Ambasciatore a Roma, estendere l'efficacia di questa Convenzione a qualunque dei territori sopra menzionati.
  • b)Tale notifica fissera' la data dalla quale la estensione avra' effetto, le Autorita' nei territori in questione alle quali i documenti giudiziali e stragiudiziali e le «Rogatorie» debbono essere trasmessi, e la lingua nella quale le comunicazioni e le traduzioni devono essere fatte. La data dell'entrata in vigore di simile estensione non sara' mai anteriore ad un mese dalla data di simile notificazione.
  • c)L'una o l'altra delle Alte Parti contraenti potra' in ogni tempo, dopo lo spirare di tre anni dall'entrata in vigore della estensione di questa Convenzione ad uno qualsiasi dei territori menzionati nel paragrafo a) di questo articolo, terminare l'estensione stessa, dandone preavviso di sei mesi.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art16 · fonte del testo