[1]Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

[2]Sua Maesta' il Re della Gran Bretagna e Irlanda e dei Domini Britannici d'Oltremare, Imperatore dell'India, e Sua Maesta' il Re d'Italia, Desiderosi di prestarsi reciproca assistenza per lo svolgimento di procedure giudiziarie nei Loro rispettivi territori in affari civili e commerciali, trattati dalle Loro rispettive Autorita' giudiziarie, Hanno deciso di stipulare a tale fine una Convenzione ed hanno nominato loro Plenipotenziari: Sua Maesta' il Re di Gran Bretagna, Irlanda e dei Domini Britannici d'Oltremare, Imperatore dell'India: Per la Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale: L'Onorevole Arthur Henderson, M. P., Suo Segretario di Stato per gli Affari esteri; Sua Maesta' il Re d'Italia: Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce Antonio Chiaramonte Bordonaro, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Londra; I quali, presentati i loro pieni poteri, trovati in perfetta e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Questa convenzione si applica solamente agli affari civili e commerciali.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art1 · fonte del testo