• a)Sua Maesta' Britannica puo' in ogni tempo, a mezzo di notifica data per via diplomatica, accedere alla presente Convenzione in rispetto di uno qualunque dei suoi Domini autonomi o dell'India. Le disposizioni dell'articolo 16 (b) saranno applicabili a tale notifica. Tale accessione avra' effetto un mese dopo la data della sua notifica.
  • b)Passato il termine di tre anni dalla data dell'entrata in vigore di una accessione in base al paragrafo a) di questo articolo, l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti puo', dando sei mesi di preavviso, terminare l'applicazione della Convenzione al territorio rispetto al quale la notifica di accessione stata data. La cessazione dell'applicabilita' della Convenzione, di cui all'art. 16, non avra' effetto sulla sua applicazione a tali territori.
  • c)La notifica di accessione, di cui al paragrafo a) di questo articolo, potra' includere qualsiasi dipendenza o territorio soggetto a Mandato amministrato dal Governo del Paese rispetto al quale tale notifica di accessione viene data; e la notifica di cessata applicazione di cui al paragrafo b) si applichera' a quelle dipendenze o territori soggetti a Mandato che erano inclusi nella notifica di accessione rispetto al Paese al quale la notifica di cessata applicazione si riferisce. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione, in testi italiano ed inglese, e vi hanno apposto i loro sigilli. Redatto in duplicato a Londra, il 17 giorno di dicembre 1930.

[2]A. Bordonaro A. Henderson

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[4]Il Ministro per gli affari esteri:

[5]Grandi.

Testo vigente dal 28 aprile 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;373~art18 · fonte del testo