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(1) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di designare la propria Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo, purche' ciascuna Alta Parte Contraente notifichi all'altra la nomina fatta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente Convenzione, od un mese prima dell'inizio del servizio che dovra' essere istituito dalla Compagnia designata. (2) Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto, in ogni tempo, di sostituire od aggiungere una nuova Compagnia, o nuove Compagnie, alla Compagnia, o Compagnie, in origine designate, purche' l'altra Alta Parte Contraente riceva notifica di tale sostituzione od aggiunta un mese prima che si inizi l'esercizio da parte della nuova Compagnia, o Compagnie. (3) Una Compagnia alla quale l'Alta Parte Contraente, che la designo', abbia ritirato il permesso di esercizio, non avra' facolta', per questo solo fatto, di reclamare contro l'altra Alta Parte Contraente.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art10 · fonte del testo