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Le Compagnie di trasporto aereo avranno piena liberta' di fissare la frequenza dei loro servizi, gli orari, le tariffe e i collegamenti con altre linee aeree nei vari posti di atterraggio, nonche' il tipo di aeromobili da impiegare, alla condizione che i particolari relativi siano comunicati ai competenti dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti un mese prima della istituzione di un nuovo servizio, orario, o tariffa, o dell'impiego di un nuovo tipo di aeromobile.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art11 · fonte del testo