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(1) Le Compagnie di trasporto aereo osserveranno e faranno osservare dai propri impiegati e dagli equipaggi e passeggeri degli aeromobili adibiti al servizio aereo le leggi ed i regolamenti in vigore nei territori sopra i quali tali aeromobili voleranno o nei posti di atterraggio. (2) Nella eventualita' di ripetute infrazioni a tali leggi e regolamenti, l'Alta Parte Contraente interessata avra' il diritto di richiedere il licenziamento di qualunque impiegato di una Compagnia di trasporto aereo resosi colpevole. (3) In caso di necessita', l'Alta Parte Contraente interessata avra' il diritto di richiedere all'altra Alta Parte Contraente di revocare la nomina della Compagnia di trasporto aereo responsabile delle infrazioni.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
