Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Nel caso in cui la Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata da una qualunque delle Alte Parti Contraenti non sia in grado di far fronte all'intero traffico su qualunque percorso svolgentesi su territorio dell'altra Alta Parte Contraente ed esercito da tale Compagnia (o Compagnie) in virtu' della presente Convenzione, l'Alta Parte Contraente che procedette alla nomina invitera' la sua Compagnia a trasferire il traffico esuberante alla Compagnia di trasporto aereo (o Compagnie) nominata dall'altra Alta Parte Contraente.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art15 · fonte del testo