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Le clausole della presente Convenzione saranno ritenute applicabili unicamente ai servizi aerei italiani e britannici, alle compagnie di trasporto aereo ed agli aeromobili siccome definiti nell'articolo 1 di questa Convenzione e saranno applicabili a tali servizi, compagnie ed aeromobili solo per quanto concerne la gestione dei servizi sulle rotte lungo le quali essi sono autorizzati, o potranno esserlo, ad esplicare la propria attivita' in virtu' delle clausole contenute nella presente Convenzione, e per i periodi di tempo durante i quali tali servizi potranno essere gestiti.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art2 · fonte del testo