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(1) La Compagnia britannica di trasporto aereo che gestisce i servizi aerei fra Londra e l'Oriente avra' il diritto di sorvolare il territorio italiano alle condizioni previste nella presente Convenzione. (2) I servizi aerei britannici, nell'attraversare il territorio italiano, seguiranno la rotta: Sempione (o Chiasso)-Milano-Rimini-Brindisi, e saranno effettuati con aeromobili terrestri, e, oltre Brindisi, con idrovolanti. (3) Per l'attuazione dei servizi aerei britannici, la Compagnia britannica di trasporto aereo avra' il diritto di usufruire degli scali di Milano, Rimini, Brindisi aeroporto terrestre e Brindisi idroscalo.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
