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(1) La Compagnia britannica di trasporto aereo sara' temporaneamente autorizzata a riaprire il suo precedente servizio lungo la rotta Genova-Napoli-Calabria-Corfu', adoperando gli idrovolanti in atto appartenenti alla Compagnia stessa. (2) Ai fini del presente articolo, i servizi aerei britannici, traversando il territorio italiano, seguiranno la rotta Genova-Ostia-Napoli-litorale del Tirreno, volando normalmente al di fuori delle acque territoriali, fino a Punta di Cirella; sorvoleranno la penisola Calabra fra la detta localita' e Sibari e proseguiranno verso Capo Santa Maria di Leuca o Brindisi. I servizi stessi dovranno utilizzare gli scali di Genova e di Napoli, nonche' quelli di Ostia e di Brindisi se la Compagnia britannica di trasporto aereo desidera fare di queste localita' scali regolari. In tale ultimo caso, la Compagnia ne fara' apposita notifica al Governo italiano. (3) Nel caso in cui le segnalazioni fatte dalle stazioni meteorologiche situate sulla rotta indicata nel precedente paragrafo comunicheranno «proibitivo» il sorvolo della penisola Calabra tra Punta di Cirella e Sibari, gli aeromobili britannici potranno seguire la rotta Golfo di Santa Eufemia-Golfo di Squillace-Capo Rizzuto-Capo Santa Maria di Leuca. (4) Le concessioni previste dal presente articolo avranno la durata di un anno a decorrere dalla data del primo volo effettuato dagli aeromobili britannici sul territorio italiano, secondo le clausole della presente Convenzione, e potranno essere prorogate per un periodo di dodici mesi.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
