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(1) Le clausole degli articoli precedenti non conferiranno alcun diritto all'uso di aeroporti o di idroscali militari non aperti normalmente al traffico aereo civile. (2) Gli aeromobili italiani e britannici, in caso di forza maggiore, potranno in qualunque tempo usare gli aeroporti e gli idroscali dislocati lungo le loro rotte.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art7 · fonte del testo