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(1) Subordinatamente alle condizioni specificate nell'articolo 7 (1) della presente Convenzione, gli aeromobili italiani e britannici avranno il diritto d'imbarcare o sbarcare posta, passeggeri e merci in qualunque posto di atterraggio. (2) Nessuna clausola della presente Convenzione sara' applicata in modo da ledere i diritti di una delle due Alte Parti Contraenti per quanto e' specificato negli articoli 16 e 17 della Convenzione relativa al regolamento della navigazione aerea del 13 ottobre 1919. (3) Subordinatamente a qualunque condizione richiesta dalle leggi in vigore nel territorio nel quale avverra' l'atterraggio, l'equipaggio ed i passeggeri trasportati negli aeromobili italiani e britannici avranno diritto di sostare, e le merci e la posta che si troveranno a bordo di tali aeromobili potranno essere immagazzinati in qualunque posto di atterraggio. (4) Quando un volo si interrompera' in seguito ad incidente, a forzato atterraggio od altro, saranno accordate tutte le necessarie facilitazioni per far si' che la Compagnia di trasporto aereo interessata possa far proseguire per le loro destinazioni, al piu' presto possibile, i passeggeri, le merci e la posta.
Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025
