Sulle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti, prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno calcolati gli interessi nella predetta misura del 6 per cento, a credito della Cassa depositi e prestiti, dal giorno della somministrazione al 31 dicembre successivo, e tali interessi verranno compensati con quelli da liquidarsi, fino alla integrale somministrazione dell'anticipazione, a debito della Cassa stessa, sulle somme rimaste da somministrare alla fine di ogni anno, dopo iniziato l'ammortamento. Il credito, per interessi, verra' portato in diminuzione dell'annualita' dovuta per l'anno successivo. Gli interessi sulle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti sono a carico dello Stato.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~art4 · fonte del testo