L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione. Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il periodo di ammortamento puo' cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

Testo vigente dal 8 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;224~art4 · fonte su Normattiva