Art. 2 (Convenzione)
I contributi ai quali sono obbligati gli Enti ed Istituti, nella misura stabilita nell'articolo precedente, saranno versati allo Stato in dieci rate uguali, all'inizio di ogni anno solare, dal 1933 al 1942. L'ammontare complessivo dei contributi indicati nel detto articolo, compreso quello a carico dello Stato, sara' anticipato al Consorzio della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti nei quattro esercizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36, con le modalita' e alle condizioni fissate dalla legge che approvera' la presente Convenzione, restando a carico dello Stato il versamento, alla Cassa depositi e prestiti delle relative annualita' di ammortamento.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
