Gli istituti di credito che partecipano al Consorzio, sono, per quanto concerne i contributi da essi sottoscritti, esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall'art. 16 della legge 28 dicembre 1927, n. 2587. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata a partecipare al Consorzio, apportandovi la somma di L. 1.000.000.

Testo vigente dal 17 giugno 1932

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urn:nir:stato:legge:1932-06-05;607~art7 · fonte del testo