Art. 3 (Convenzione)
Lo Stato, oltre che con la somma indicata nell'art. 1, concorre all'attuazione dei fini della presente Convenzione, con la cessione delle aree occorrenti nella zona attigua al Policlinico. Potranno inoltre essere espropriate altre aree o costruzioni nella stessa zona, qualora occorrano per il completamento dell'assetto edilizio dell'Universita'.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
