Art. 8 (Convenzione)
Il Consiglio di amministrazione puo' demandare ad un Comitato esecutivo, composto di non piu' di tre membri, scelti nel proprio seno, l'attuazione dei piani e dei progetti approvati, la sorveglianza diretta sulla esecuzione dei lavori e tutte le incombenze che ritenga opportuno delegarli.
Testo vigente dal 17 giugno 1932
