In corrispettivo dei diritti di proprieta' che il Gorga cede come all'art. 2, l'acquirente Amministrazione dello Stato, e per essa il Ministero della pubblica istruzione, assume gli oneri e gli impegni specificati negli articoli seguenti.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;711~convenzione-art3 · fonte del testo