Il Ministero della pubblica istruzione provvedera' affinche' il materiale piu' interessante delle collezioni sia ordinato ed esposto presso istituti governativi esistenti, o altrimenti, secondo la sua natura e le sue caratteristiche e in conformita' delle norme ed esigenze museografiche. La provenienza dalle collezioni Gorga delle piu' importanti sezioni e nuclei, quali verranno ad essere ordinati, sara' indicata con appositi cartigli, cosi' che sia ricordato al pubblico e sia tramandato onorevolmente anche in avvenire il nome di Colui che appassionatamente si prodigo' per la ricerca e per l'acquisto di tanti pregevoli oggetti e che, fermo nel divisamento di assicurare le raccolte alla Patria, non accolse offerte, anche pecuniariamente allettanti, di venderle a stranieri. Per l'ordinamento dei piu' cospicui nuclei delle collezioni l'Amministrazione dello Stato si avvarra' del consiglio e dell'apprezzata competenza del professore Evan Gorga, il quale si dichiara pronto a dare la propria collaborazione quando sia richiesta e sente di potere dimostrare cosi' ancora il suo attaccamento alle idealita' che inspirarono i suoi propositi e le sue fatiche.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-07-30;711~convenzione-art5 · fonte del testo