L'Amministrazione dello Stato abbuona a favore del professore Evan Gorga, rinunciando a qualsiasi rivalsa del suo credito, l'importo delle spese che sin dall'anno 1929 furono sostenute dal Ministero della pubblica istruzione per la raccolta e custodia delle collezioni nei depositi, per la conservazione dei materiali, per i trasporti nei ricoveri di campagna allo scopo di sottrarli ai pericoli delle offese belliche, per la ricognizione dei materiali stessi, riordinamento e inventariazione dopo la fine della guerra, per la sistemazione nei nuovi locali in cui sono stati collocati e tuttora si trovano.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;711~convenzione-art8 · fonte del testo