Per venire incontro agli scopi propostisi dal Gorga nel costituire le sue collezioni, come e' accennato nelle premesse di questo atto, saranno istituiti e mantenuti a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, intendendosi virtualmente di fondazione del Gorga al cui nome saranno intitolati, dieci posti di studio il cui importo unitario viene determinato in L. 300.000 (trecentomila). Con modalita' che il detto Ministero si riserva di determinare mediante apposito regolamento, tali posti di studio saranno conferiti per concorso a favore di giovanetti che siano riconosciuti in possesso di spiccate disposizioni naturali all'arte del canto e che comprovino di essere in condizioni bisognose. Se il Ministero della pubblica istruzione ritenesse di istituire un Conservatorio-Convitto nell'edificio della Farnesina in Roma, e l'istituzione stessa avesse l'approvazione degli altri organi competenti a decidere in merito, i dieci posti di studio di cui nei commi precedenti saranno amministrati presso quell'Istituto, indipendentemente dagli altri posti che vi saranno mantenuti a spese dello Stato per la formazione di giovani artisti della musica e del canto. Qualora l'accennato Conservatorio-Convitto non venisse istituito, il Ministero della pubblica istruzione assegnerebbe i suddetti dieci posti di studio presso altri Conservatori di musica governativi.

Testo vigente dal 13 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;711~convenzione-art4 · fonte del testo