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[1]La presente Convenzione avra' effetto:

[2]1° Per l'imposta sul patrimonio, dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva in ciascuno degli Stati contraenti;

[3]2° Per le imposte indicate agli articoli da 1-6, a partire dal 1° gennaio 1923 per cio' che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1923 ed all'avvenire.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art13 · fonte del testo