Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 169 parole tolte, 12 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: La presenteConvenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.
tolto: Ciascuno Stato trasmettera' la propria ratifica al Governo italiano, che ne dara' comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
tolto: Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.
tolto: La presente Convenzione impegnera' reciprocamente gli Stati contraenti che l'avranno ratificata senza che sia necessario di attendere la ratificazione di tutti gli altri.
tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciare la presente Convenzione di fronte ad uno o piu' Stati contraenti per l'anno solare seguente con un preavviso di otto mesi.
tolto: In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
tolto: Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.
tolto: Per:
tolto: L'Austria: Remi Kwiatkowski.
tolto: L'Italia: Imperiali.
tolto: La Polonia: Maciej Lorent.
tolto: Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:
tolto: Dott. Rybar.
tolto: La Romania: A. Em. Lahovary.
tolto: L' Ungheria: Nemes.aggiunto: Convenzione-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art14 · fonte del testo