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[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.

[2]Ciascuno Stato trasmettera' la propria ratifica al Governo italiano, che ne dara' comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.

[3]Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.

[4]La presente Convenzione impegnera' reciprocamente gli Stati contraenti che l'avranno ratificata senza che sia necessario di attendere la ratificazione di tutti gli altri.

[5]Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciare la presente Convenzione di fronte ad uno o piu' Stati contraenti per l'anno solare seguente con un preavviso di otto mesi.

[6]In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

[7]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.

[8]Per:

[9]L'Austria: Remi Kwiatkowski.

[10]L'Italia: Imperiali.

[11]La Polonia: Maciej Lorent.

[12]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:

[13]Dott. Rybar.

[14]La Romania: A. Em. Lahovary.

[15]L' Ungheria: Nemes.

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-04-15;1188~art14 · fonte del testo