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[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.
[2]Ciascuno Stato trasmettera' la propria ratifica al Governo italiano, che ne dara' comunicazione a tutti gli altri Stati firmatari.
[3]Le ratifiche rimarranno depositate negli Archivi del Governo italiano.
[4]La presente Convenzione impegnera' reciprocamente gli Stati contraenti che l'avranno ratificata senza che sia necessario di attendere la ratificazione di tutti gli altri.
[5]Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciare la presente Convenzione di fronte ad uno o piu' Stati contraenti per l'anno solare seguente con un preavviso di otto mesi.
[6]In fede di che, i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
[7]Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuno degli Stati firmatari.
[8]Per:
[9]L'Austria: Remi Kwiatkowski.
[10]L'Italia: Imperiali.
[11]La Polonia: Maciej Lorent.
[12]Il Regno Serbo-Croato-Sloveno:
[13]Dott. Rybar.
[14]La Romania: A. Em. Lahovary.
[15]L' Ungheria: Nemes.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 9 maggio 2025
