Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 58 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agli effetti dell'art. 6 dellaConvenzione del 20 aprile 1939-XVII, resteranno in vigore, in entrambi i territori dell'Unione, le rispettive disposizioni sanitarie, veterinarie e fitosanitarie.
tolto: Tuttavia, i due Governi procureranno di rendere uniformi in entrambi i territori le disposizioni stesse, nonche' l'organizzazione dei relativi servizi, al fine di non ostacolare gli scambi commerciali fra i due Paesi.aggiunto: Convenzione-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art11 · fonte del testo